Diritti del Paziente
I nostri diritti del paziente
Questa pagina raccoglie le sezioni del Regolamento sui Diritti del Paziente che riconoscono diritti direttamente al paziente (articoli 6–41).
Articolo 6 — Godimento in conformità alla giustizia e all'equità
Il paziente ha il diritto di usufruire dei servizi sanitari secondo le proprie esigenze, comprese le attività volte a promuovere una vita sana nel quadro dei principi di giustizia e equità e i servizi sanitari preventivi. Questo diritto include anche l'obbligo di tutte le istituzioni e organizzazioni che forniscono servizi sanitari e del personale coinvolto nell'assistenza sanitaria di erogare i servizi in conformità ai principi di giustizia e equità.
Articolo 7 — Richiesta di Informazioni
Il paziente può richiedere informazioni su come usufruire dei servizi sanitari. Questo diritto include il diritto di sapere da quale struttura sanitaria e secondo quali condizioni è possibile usufruire dei servizi, quali servizi e risorse sono forniti dalle istituzioni sanitarie e come accedere ai servizi sanitari offerti dalla struttura a cui ci si rivolge.
Tutte le istituzioni e organizzazioni sanitarie devono istituire un'unità dotata di sufficiente attrezzatura tecnica per informare il paziente ai sensi del primo comma; in questa unità, devono occupare permanentemente personale qualificato e competente in grado di fornire al paziente informazioni precise e sufficienti, e devono adottare misure come la collocazione in punti appropriati dell'istituzione di cartelli informativi, opuscoli e segnaletica per garantire al paziente un facile accesso alle unità di cui ha bisogno.
Articolo 8 — Scelta e Cambio dell'Istituzione Sanitaria
Il paziente ha il diritto di scegliere l'istituzione sanitaria e di usufruire dei servizi sanitari forniti dall'istituzione prescelta, a condizione che siano rispettate le procedure e le condizioni previste dalla normativa vigente.
Il paziente può cambiare l'istituzione sanitaria a condizione di conformarsi al sistema di invio stabilito dalla normativa. Tuttavia, è fondamentale che il paziente sia informato dal medico circa l'eventuale rischio per la vita derivante dal cambiamento dell'istituzione e se la sua malattia potrebbe peggiorare, e che non vi siano obiezioni mediche al cambio dell'istituzione per motivo di pericolo per la vita.
Salvo in caso di emergenze, chi è iscritto a un ente di sicurezza sociale e non segue la catena di invio prevista dalla normativa deve coprire personalmente la differenza tariffaria.
Nei casi in cui non vi sia beneficio medico nel trattenere il paziente nella struttura sanitaria o in cui sia necessario il trasferimento in un'altra struttura sanitaria, la situazione viene spiegata al paziente o alle persone indicate nel secondo comma dell'articolo 15. Prima del trasferimento, le informazioni necessarie vengono fornite alla struttura sanitaria richiesta per il trasferimento o ritenuta idonea dal punto di vista medico, dalla struttura che effettua l'invio o dalle autorità previste dalla normativa. In entrambi i casi, è essenziale che il servizio sia fornito senza interruzioni.
Articolo 9 — Conoscere, Selezionare e Sostituire il Personale
Su richiesta del paziente, vengono fornite informazioni sull'identità, sulle mansioni e sui titoli dei medici e del personale che forniranno o stanno fornendo assistenza sanitaria.
Salvo il rispetto delle procedure stabilite dalla normativa, il paziente ha il diritto di scegliere liberamente il personale che gli fornirà assistenza sanitaria, di cambiare il medico che si occupa della sua cura e di richiedere la consulenza di altri medici.
Quando vengono esercitati i diritti di scegliere il personale, cambiare medico e richiedere una consulenza, la differenza di tariffa determinata dalla normativa è a carico del paziente che esercita tali diritti.
Articolo 10 — Richiesta di Determinazione dell'Ordine di Priorità
Nei casi in cui la domanda di assistenza sanitaria non possa essere soddisfatta in tempo a causa dell'insufficienza o limitazione delle possibilità di erogazione dei servizi da parte dell'istituzione sanitaria, il paziente ha il diritto di richiedere che il suo diritto di priorità sia determinato in modo oggettivo e basato su criteri medici.
Per la determinazione della priorità negli eventi urgenti e giudiziari, nonché per gli anziani e le persone con disabilità, si applicano le disposizioni legislative pertinenti.
Articolo 11 — Diagnosi, Trattamento e Cura Secondo le Necessità Mediche
Il paziente ha il diritto di richiedere la diagnosi, il trattamento e la cura conformemente alle esigenze della moderna conoscenza medica e della tecnologia.
Non possono essere effettuate diagnosi e trattamenti contrari ai principi della medicina o alle disposizioni legislative relative alla medicina, o ingannevoli.
Articolo 12 — Divieto di Intervento Fuori dalle Necessità Mediche
Senza l'obiettivo di diagnosi, trattamento o prevenzione, nulla che possa causare la morte o pericolo vitale, violare l'integrità corporea o ridurre la resistenza mentale o fisica può essere effettuato o richiesto.
Articolo 13 — Divieto di Eutanasia
L'eutanasia è vietata.
Per motivi medici o in qualsiasi altro modo, non si può rinunciare al diritto alla vita. Anche se richiesto da sé stessi o da un altro, non si può porre fine alla vita di nessuno.
Articolo 14 — Prestare Diligenza Medica
Il personale presta la cura medica richiesta dallo stato del paziente. Anche nei casi in cui non sia possibile salvare la vita del paziente o proteggere la sua salute, è obbligatorio tentare di ridurre o alleviare la sofferenza.
Articolo 15 — Richiesta di Informazioni in Generale
Il paziente ha il diritto di richiedere informazioni, verbalmente o per iscritto, sul suo stato di salute, sulle procedure mediche a cui sarà sottoposto, sui benefici e sui possibili rischi di tali procedure, sulle modalità alternative di intervento medico, sulle possibili conseguenze in caso di rifiuto del trattamento e sull'andamento e gli esiti della malattia.
Le informazioni necessarie riguardanti lo stato di salute possono essere richieste direttamente dal paziente oppure, se il paziente è minorenne, privo di capacità di intendere e di volere o limitato, dal suo tutore o curatore. Il paziente può autorizzare un'altra persona a ricevere informazioni sul suo stato di salute. Nei casi ritenuti necessari, può essere richiesta la documentazione dell'autorizzazione.
Il paziente può ottenere informazioni sul proprio stato di salute da un altro medico oltre a quello che si occupa del suo trattamento.
Articolo 16 — Esaminare i Registri
Il paziente può esaminare il fascicolo e le registrazioni contenenti informazioni sul suo stato di salute, direttamente o tramite il proprio rappresentante o tutore, e può ottenere una copia. Questi registri possono essere visualizzati solo da coloro che sono direttamente coinvolti nel trattamento del paziente.
Articolo 17 — Richiesta di Rettifica dei Registri
Il paziente può richiedere la completazione, spiegazione, correzione e adeguamento delle informazioni mediche e personali incomplete, ambigue o errate presenti nei registri delle istituzioni sanitarie, in conformità alla sua condizione di salute attuale e alla sua situazione personale.
Questo diritto comprende anche la possibilità di contestare i rapporti relativi allo stato di salute del paziente e di richiedere la preparazione di nuovi rapporti sulla salute nello stesso o in un altro ente o organizzazione.
Articolo 18 — Procedura per la Fornitura di Informazioni
Le informazioni vengono fornite in modo che il paziente possa comprenderle, utilizzando un interprete se necessario, evitando per quanto possibile i termini medici, senza lasciare spazio a esitazioni o dubbi, e in modo adatto allo stato mentale del paziente e con espressione gentile.
Articolo 19 — Circostanze in cui non è consentito fornire informazioni e in cui è necessario adottare misure
È permesso nascondere la diagnosi nei casi in cui ci sia la possibilità che la malattia peggiori influenzando gravemente lo stato spirituale del paziente e in cui il decorso e l'esito della malattia siano considerati gravi.
La decisione di comunicare o meno informazioni sullo stato di salute del paziente al paziente stesso o ai suoi familiari spetta al medico, nei limiti delle condizioni indicate nel comma sopra.
Una diagnosi non terapeutica può essere comunicata o trasmessa al paziente solo da un medico e con la massima cautela. In assenza di una richiesta contraria del paziente o se non è stata identificata in anticipo la persona a cui comunicare la diagnosi, essa viene comunicata alla famiglia.
Articolo 20 — Divieto di Fornire Informazioni
Salvo nei casi in cui le misure che devono essere adottate dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge pertinenti e alla natura della malattia lo richiedano; il paziente può richiedere che non gli vengano forniti informazioni sul suo stato di salute né a lui né alla sua famiglia o ai suoi prossimi.
Articolo 21 — Rispetto della Privacy
È fondamentale rispettare la privacy del paziente. Il paziente può anche richiedere esplicitamente la tutela della propria privacy. Ogni intervento medico viene effettuato rispettando la privacy del paziente.
Rispetto della riservatezza e diritto di richiederla;
- Il paziente ha diritto a che le valutazioni mediche relative al suo stato di salute siano condotte in maniera riservata,
- Garantire che gli esami, le diagnosi, i trattamenti e altre operazioni che richiedono un contatto diretto con il paziente siano effettuati in un ambiente ragionevolmente riservato,
- Nei casi in cui non vi siano controindicazioni mediche, è consentita la presenza di un familiare.
- Garantire che persone non direttamente coinvolte nel trattamento non siano presenti durante l'intervento medico,
- Il non interferire nella vita personale e familiare del paziente, salvo che la natura della malattia lo richieda,
- Copre il mantenimento della riservatezza della fonte delle spese sanitarie.
L'evento della morte non conferisce il diritto di violare la privacy.
Nelle istituzioni sanitarie e negli enti in cui viene impartita formazione, se è necessario che persone non direttamente coinvolte nel trattamento del paziente siano presenti durante l'intervento medico, il consenso del paziente deve essere ottenuto in anticipo o durante il trattamento.
Articolo 22 — Non essere sottoposto a intervento medico senza consenso
Salvo le eccezioni previste dalla legge, nessuno può essere sottoposto a intervento medico senza il proprio consenso o in modo non conforme al consenso fornito.
Nei casi in cui i probabili indizi del reato commesso da una persona sospettata di aver commesso o partecipato a un reato si ritiene siano presenti sul corpo della persona stessa o della vittima; per far emergere tali indizi, il sottoporre l'imputato o la vittima a un intervento medico dipende dalla decisione del giudice.
In casi in cui un ritardo comporta rischio, questa procedura può essere effettuata su richiesta del pubblico ministero.
Articolo 23 — Riservatezza delle informazioni
Le informazioni ottenute a seguito della fornitura di servizi sanitari non possono essere divulgate in alcun modo, salvo nei casi consentiti dalla legge.
Anche se basata sul consenso della persona, la divulgazione delle informazioni nei casi che comportano la rinuncia totale ai diritti della personalità, il trasferimento di tali diritti ad altri o la loro restrizione eccessiva, non solleva chi le rivela dalla responsabilità legale.
La divulgazione di informazioni che potrebbero arrecare danno al paziente senza un motivo giuridicamente e moralmente valido comporta la responsabilità legale e penale del personale e di altre persone coinvolte.
Nelle attività svolte a scopo di ricerca e formazione, le informazioni identificative del paziente non possono essere rivelate senza il suo consenso.
Articolo 24 — Consenso e Permesso del Paziente
Nelle interventi medici è necessario il consenso del paziente. Se il paziente è minorenne o incapace, si richiede il permesso del genitore o del tutore. Nei casi in cui il paziente, il genitore o il tutore non siano presenti o non siano reperibili o il paziente non abbia la capacità di esprimersi, questa condizione non è richiesta.
Nei casi in cui il rappresentante legale non dia il consenso, se l'intervento è medicalmente necessario, è possibile effettuare un intervento medico sul paziente sotto tutela o curatela; ciò è soggetto alla decisione del tribunale ai sensi degli articoli 272 e 431 del Codice Civile Turco.
Se è necessario ottenere il permesso dal rappresentante legale o dal tribunale richiederà tempo e se l'intervento immediato sul paziente non viene effettuato, la vita o uno degli organi vitali del paziente sarà in pericolo, la condizione di permesso non è richiesta.
Fatta eccezione per le emergenze sopra indicate che minacciano la vita o uno degli organi vitali, il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
Il ritiro del consenso significa che il paziente rifiuta il trattamento.
Il ritiro del consenso dopo l'inizio dell'intervento è subordinato al fatto che non vi siano impedimenti medici.
Articolo 25 — Rifiuto e Interruzione del Trattamento
Fatte salve le situazioni previste dalla legge e responsabilità del paziente per eventuali conseguenze negative, il paziente ha il diritto di rifiutare o richiedere la sospensione del trattamento che gli è stato pianificato o che è in corso. In tal caso, è necessario informare il paziente, i suoi rappresentanti legali o i suoi familiari delle conseguenze derivanti dalla mancata somministrazione del trattamento e ottenere un documento scritto che ne attesti la consapevolezza.
L'esercizio di questo diritto non può essere utilizzato contro il paziente in caso di nuova richiesta presso la struttura sanitaria.
Articolo 26 — Partecipazione del minore o dell'incapace all'intervento medico
Anche nei casi in cui sia necessario e sufficiente il consenso del rappresentante legale, si garantisce il coinvolgimento del paziente, se minorenne o incapace, nella misura del possibile, ascoltandolo, affinché partecipi all'intervento medico.
Articolo 27 — Applicazione di Procedure di Trattamento Non Convenzionali
Quando, a seguito di esami clinici o di laboratorio, risulta certo che i metodi di trattamento classici noti non apporteranno beneficio al paziente, e che i loro effetti benefici sono stati compresi attraverso esperimenti sufficienti su animali da laboratorio, e vi sia il consenso del paziente, si può applicare un metodo di trattamento diverso dai metodi classici noti. Inoltre, per poter applicare un metodo diverso da quello classico noto, è anche necessario che sia probabile che esso sia utile al paziente e che questo trattamento non dia risultati peggiori rispetto ai metodi di trattamento classici noti.
Un trattamento medico e un procedimento di intervento non precedentemente sperimentati possono essere effettuati solo se è assolutamente previsto che non arrecheranno danno e salveranno il paziente.
Le disposizioni contenute nel Sesto Capitolo sono riservate.
Articolo 28 — Forma e Validità del Consenso
Salvo le eccezioni previste dalla normativa, il consenso non è subordinato a nessuna forma.
Il consenso ottenuto in violazione della legge o della morale è nullo e non si possono effettuare interventi basandosi su tale consenso.
Articolo 29 — Consenso nel Prelievo di Organi e Tessuti
Non è possibile prelevare organi e tessuti da persone minorenni o non capaci di intendere e di volere. Il prelievo di organi o tessuti da persone che soddisfano questi requisiti per scopi diagnostici, terapeutici e scientifici è soggetto alla forma scritta prevista dall'articolo 6 della Legge n. 2238 sul Prelievo, Conservazione e Trapianto di Organi e Tessuti. Le condizioni per il prelievo di organi e tessuti da cadavere e la conservazione dei cadaveri per la ricerca scientifica sono soggette alle disposizioni dell'articolo 14 della Legge n. 2238.
Articolo 30 — Servizi di Pianificazione Familiare e Interruzione della Gravidanza
Indipendentemente dal consenso dell'interessato o meno, i farmaci e i dispositivi diversi da quelli determinati dal Ministero non possono essere utilizzati nei servizi di pianificazione familiare.
L'interruzione della gravidanza è soggetta alle condizioni previste dalla Legge sulla Pianificazione Familiare numero 2827.
Nei casi di sterilizzazione e interruzione della gravidanza, è necessaria la volontà del paziente e, se sposato, anche il consenso del coniuge.
Articolo 31 — Ambito del consenso
Durante l'acquisizione del consenso, è fondamentale che il paziente o il suo rappresentante legale vengano informati e chiariti sull'oggetto e sulle conseguenze dell'intervento medico.
Il consenso del paziente alla procedura medica da eseguire comprende anche gli altri interventi medici richiesti da detta procedura. Tuttavia, nell'esecuzione degli interventi medici, si presta la massima attenzione per non violare i diritti previsti da questo Regolamento e da altre normative.
Articolo 32 — Consenso nelle ricerche mediche
Nessuno può essere soggetto a interventi medici a scopo di esperienza, ricerca o formazione senza il permesso del Ministero e il proprio consenso.
Il beneficio medico atteso dalla ricerca medica e l'interesse della società non possono essere considerati superiori alla vita e all'integrità fisica del volontario che acconsente alla ricerca.
Le ricerche mediche sono condotte solo da personale autorizzato e sufficiente, dotato delle necessarie conoscenze e esperienze mediche, presso luoghi stabiliti dalla normativa.
Il fatto che il volontario abbia acconsentito alla ricerca medica non solleva il personale coinvolto da responsabilità.
Articolo 33 — Protezione e Informazione del Volontario
Nelle ricerche, vengono prese tutte le misure necessarie affinché la salute del volontario e altri diritti della personalità non siano danneggiati. Se i possibili danni che la ricerca potrebbe causare al volontario non possono essere determinati in anticipo, anche con il consenso del volontario, la ricerca non può essere condotta.
Il volontario viene preventivamente informato in modo sufficiente sullo scopo della ricerca, sulle procedure, sui possibili benefici e danni, sulla possibilità di rinunciare a partecipare alla ricerca e sul diritto di revocare il consenso iniziale in qualsiasi fase della ricerca.
Articolo 34 — Procedura e Forma del Consenso
Si presta la massima attenzione affinché il consenso del volontario, sufficientemente informato sulla ricerca medica, sia ottenuto liberamente, senza alcuna pressione materiale o morale.
Il consenso nelle ricerche mediche è soggetto alla forma scritta.
Articolo 35 — La situazione dei minori e delle persone non emancipate
Interventi medici effettuati esclusivamente a scopo di ricerca medica su persone maggiorenni o incapaci di intendere e volere, senza benefici per loro, non possono essere eseguiti in alcun caso. La ricerca medica su persone maggiorenni o incapaci di intendere e volere, a condizione che vi siano benefici, dipende dal consenso dei loro genitori o tutori.
Nei casi in cui il rappresentante legale non dia il consenso, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 24.
Articolo 36 — Uso di Medicinali e Preparazioni a Scopo di Ricerca
Anche se è stata ottenuta un'autorizzazione o una licenza secondo la legislazione speciale, non può essere usato alcun farmaco o composto sul paziente solo a scopo di ricerca medica senza il consenso del paziente e senza il permesso del Ministero.
L'utilizzo di farmaci e composti nella ricerca medica è soggetto alle disposizioni del Regolamento sulle Ricerche sui Farmaci, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21480 del 29/11/1993.
Articolo 37 — Garanzia della sicurezza
Ognuno ha il diritto di aspettarsi e richiedere di essere al sicuro nelle istituzioni e negli enti sanitari.
Tutte le strutture e istituzioni sanitarie sono obbligate a prendere le necessarie misure per proteggere e garantire la sicurezza della vita e dei beni dei pazienti, dei visitatori e degli accompagnatori.
Sono fatti salvi le disposizioni speciali in materia di custodia dei detenuti e dei condannati presso le strutture sanitarie.
Articolo 38 — Possibilità di Adempiere ai Doveri Religiosi e Beneficiare dei Servizi Religiosi
Nella misura delle possibilità delle istituzioni e strutture sanitarie, vengono adottate le misure necessarie affinché i pazienti possano svolgere liberamente i loro doveri religiosi.
Per non causare interruzioni nei servizi dell'istituzione, per non disturbare gli altri e senza interferire in alcun modo con il trattamento medico organizzato ed eseguito dal personale, su richiesta dei pazienti, viene invitato un sacerdote conforme alle loro convinzioni religiose per dare consigli religiosi e supporto spirituale. Per questo, negli istituti e nelle strutture sanitarie viene stabilito un tempo e un luogo appropriati.
Per i pazienti in agonia che non sono in grado di esprimersi, ma la cui fede religiosa è nota e che sono senza parenti, viene chiamato un religioso conforme alla loro fede senza richiesta preventiva.
Come e quando saranno esercitati questi diritti e le misure da adottare in merito sono disciplinate separatamente nella normativa che mostra le procedure e i principi di funzionamento dell'istituzione sanitaria.
Articolo 39 — Rispetto dei Valori Umani e Visite
Il paziente ha il diritto di usufruire dei servizi sanitari in modo conforme ai valori della propria personalità e nell'ambiente appropriato.
Tutto il personale coinvolto nei servizi sanitari deve comportarsi nei confronti dei pazienti, dei loro familiari e dei visitatori in modo cordiale, gentile, compassionevole e in conformità con la normativa relativa ai servizi sanitari e le disposizioni del presente Regolamento.
In ogni fase dei servizi sanitari, ai pazienti viene fornita, tenendo conto della loro condizione fisica e mentale, un'informazione necessaria e sufficiente su quale procedimento viene eseguito, perché e come viene eseguito, e nel caso siano previsti ritardi, sulle ragioni di tali ritardi.
Nelle istituzioni e strutture sanitarie è fondamentale garantire tutte le condizioni igieniche necessarie per la dignità umana, eliminare il rumore e tutti gli altri fattori disturbanti. Se necessario, questi aspetti possono essere richiesti dal paziente.
L'accettazione dei visitatori dei pazienti avviene conformemente alle procedure e norme stabilite dall'istituzione o organizzazione e in modo tale da non disturbare la pace e la tranquillità dei pazienti; a tale riguardo vengono prese le necessarie precauzioni.
Articolo 40 — Presenza di un accompagnatore
Durante l'esame e il trattamento, per assistere il paziente; fino al limite consentito dalla normativa e dalle possibilità dell'istituzione e secondo le necessità dello stato di salute del paziente, può essere richiesto di avere un accompagnatore a discrezione del medico responsabile del trattamento.
Come e quando verrà esercitato questo diritto e le misure da adottare in merito sono disciplinate separatamente nella normativa che mostra le procedure e i principi di funzionamento dell'istituzione sanitaria.
Articolo 41 — Erogazione del servizio al di fuori di istituzioni e strutture sanitarie
I pazienti possono usufruire dei servizi sanitari anche nei casi seguenti, nei luoghi in cui si trovano:
- Nella fornitura di servizi sanitari preventivi,
- Nei casi in cui, per motivi medici, non sia possibile recarsi personalmente o accompagnare qualcuno presso una struttura sanitaria,
- In situazioni straordinarie come i disastri naturali.
Le procedure e i principi relativi alla fornitura del servizio al di fuori delle strutture sanitarie sono regolati separatamente dal Ministero.
Ultimamente, oltre ai diritti dei pazienti, è emerso anche il concetto di "Responsabilità del Paziente". Questo concetto non ha ancora avuto una definizione chiara del suo contenuto e della sua portata. Tuttavia, in generale, può essere definito come i doveri e gli obblighi che il paziente deve adempiere prima di rivolgersi a un istituto sanitario e durante il processo successivo alla visita. È possibile dimensionare le responsabilità del paziente. In breve, possiamo elencarle in punti:
1. Responsabilità generali
- 1.1. Le persone devono fare del loro meglio per prendersi cura della propria salute e seguire i consigli forniti per una vita sana.
- 1.2. La persona, se lo desidera, può donare sangue o fare una donazione di organi.
- 1.3. In situazioni semplici, le persone devono occuparsi della propria cura.
2. Situazione previdenziale
- 2.1. Il paziente deve comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti nelle informazioni sanitarie, di sicurezza sociale e personali.
- 2.2. Il paziente deve provvedere al rinnovo tempestivo del visto della sua tessera sanitaria (come Bağ-Kur, Green Card, ecc.).
3. Informazione del personale sanitario
- 3.1. Il paziente deve fornire completamente e senza omissioni le proprie lamentele, le malattie precedenti, se ha ricevuto cure ospedaliere, eventuali farmaci attualmente in uso e tutte le informazioni relative alla sua salute.
4. Rispetto delle Regole dell'Ospedale
- 4.1. Il paziente deve rispettare le regole e le pratiche dell'istituzione sanitaria a cui si rivolge.
- 4.1. Il paziente deve seguire la catena di riferimento stabilita dal Ministero della Salute e dagli altri enti di sicurezza sociale.
- 4.2. Ci si aspetta che il paziente collabori con gli operatori sanitari durante il processo di trattamento, cura e riabilitazione.
- 4.3. Il paziente, se usufruisce di una struttura sanitaria che offre servizi su appuntamento, deve rispettare la data e l'ora dell'appuntamento e comunicare eventuali modifiche al luogo competente.
- 4.4. Il paziente deve rispettare i diritti del personale ospedaliero, degli altri pazienti e dei visitatori.
- 4.5. Il paziente è responsabile di risarcire i danni arrecati ai materiali ospedalieri.
5. Rispetto delle indicazioni relative al trattamento
- 5.1. Il paziente deve ascoltare attentamente i consigli relativi al trattamento e ai farmaci e deve chiedere chiarimenti sulle parti che non comprende.
- 5.2. Se il paziente non è in grado di seguire le raccomandazioni relative al suo trattamento, deve informarne il personale sanitario.
- 5.3. Il paziente deve indicare se ha compreso correttamente o meno il piano di assistenza post-ricovero e cura.
- 5.4. Il paziente è responsabile dei risultati derivanti dal rifiuto del trattamento o dal mancato rispetto delle raccomandazioni.
